Spese ordinarie e spese straordinarie: conoscere la nozione per orientarsi al meglio nella gestione del mantenimento dei propri figli

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La nozione di spese ordinarie e di spese straordinarie si ricava dalla prassi, dalla giurisprudenza e dal protocollo del Tribunale territorialmente competente.

Il Codice Civile prevede che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. (Art. 316 C.C.)

È chiaro, dunque, che se all’interno di un ménage familiare un genitore percepisce uno stipendio più elevato dell’altro il giudice dovrà tenerne conto determinando a suo carico un contributo al mantenimento dei figli più elevato.

Il criterio della proporzione del contributo al mantenimento rispetto al reddito percepito viene in rilievo per tutti i tipi di spese da sostenere in favore dei propri figli, ma mentre per le spese ordinarie viene generalmente determinata una somma che il genitore non collocatario corrisponde mensilmente al genitore con cui dimorano i figli (ad es. “€ 400,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese”) le spese straordinarie sono determinate nel loro ammontare in misura percentuale (ad es. “nella misura del 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre”).

Ma quali sono le spese ordinarie e quelle straordinarie?

La definizione non è contenuta nel codice civile, ma si ricava dalla prassi e dalla giurisprudenza: sono ordinarie, e, pertanto, devono intendersi ricomprese nelle spese da sostenere con l’assegno di mantenimento mensile, tutte le spese che rientrano nel regime di vita normale del figlio per far fronte ai suoi bisogni quotidiani, come le spese necessarie al vitto (spesa al supermercato, pasti consumati al bar, in pizzeria, ristorante) o all’alloggio (contributo per le spese di abitazione, incluse le utenze), mentre sono straordinarie le spese imprevedibili (intervento chirurgico), quelle di rilevante valore economico (es. acquisto di una casa) e quelle legate agli sfizi e al divertimento (es. acquisto di un motorino).

Negli ultimi anni, visti i numerosi contrasti che si sono registrati circa l’interpretazione di queste nozioni, i vari Ordini degli avvocati hanno provveduto ad elaborare degli appositi protocolli nell’ambito dei quali viene fornita un’elencazione non esaustiva, ma senza dubbio chiarificatrice, delle spese ordinarie e straordinarie.  Pur non trattandosi di norme contenute nel codice civile le precisazioni ivi enunciate divengono rilevanti attraverso il richiamo operato dalla prevalenza dei Tribunali nell’ambito dei provvedimenti con cui vengono decise le controversie relative alla separazione, divorzio e mantenimento dei figli (in pratica nella sentenza, che diventa vincolante per i genitori che si separano, il Tribunale richiama espressamente l’applicazione del Protocollo elaborato dall’Ordine degli avvocati territorialmente competente).

 E’ opportuno, pertanto, per i genitori in procinto di separarsi leggere e tenere sempre in considerazione quanto precisato nell’ambito di tali Protocolli.

Il Protocollo del Tribunale di Pescara, a titolo esemplificativo, ricomprende nella categoria di spese ordinarie anche le “spese per materiale di cancelleria, mensa, medicinali da banco (es. paracetamolo), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc..)”, voci di costo talvolta non indifferenti che i non addetti ai lavori tendevano ad associare alle spese straordinarie.

Lo stesso Protocollo fornisce esempi anche di spesa straordinaria differenziando tra spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali, il genitore può effettuare acquisti senza il preventivo consenso dell’altro.

Appartengono alla prima categoria alcune spese di tipo scolastico tra cui  “le tasse e le rette di scuole private, le tasse, le rette e le eventuali spese alloggiative , ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola” ( è evidente, dunque, come la prosecuzione degli studi di un figlio oltre la scuola superiore richiederà il consenso, oltre che l’impegno economico, di entrambi i genitori) e le spese inerenti il tempo libero (“corsi di lingua, attività artistiche (musica, disegno, pitturaattività sportiva”).  Anche l’apparecchio ortodontico, gli occhiali, le sedute dallo psicologo rientrano tra le spese straordinarie subordinate al duplice consenso di tipo medico sanitario (“spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, analisi cliniche, logopedia”).

Nella categoria di spese che possono essere effettuate anche da un solo genitore, con conseguente obbligo dell’altro di contribuire secondo la proporzione stabilita dal giudice, rientrano invece i libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, i farmaci prescritti diversi da quelli da banco (es. antibiotico), le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N., le spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto.

Come deve comportarsi il genitore in procinto di effettuare un acquisto relativo a spese straordinarie da concordare?

Dovrà presentare una richiesta scritta all’altro genitore comunicando di volere effettuare una specifica spesa (il protocollo non specifica con quale mezzo, sarà pertanto, sufficiente anche un messaggio scritto su whatsapp o un’email) alla quale l’altro genitore potrà rispondere entro 10 giorni.

In caso di mancato riscontro alla richiesta il Protocollo prevede un’ipotesi di silenzio-assenso. Per questo motivo il genitore che desidera opporsi ad un acquisto straordinario da sostenere nell’interesse del proprio figlio farà meglio a mettere per iscritto il proprio diniego, trovandosi obbligato, in caso contrario o in caso di indifferenza a sostenere comunque l’acquisto straordinario indesiderato. Se hai bisogno di una consulenza legale in merito contattami: avvocatogiannone@gmail.com

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