Espropriazione promossa dalla pubblica amministrazione: vizi e rimedi

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Il legittimo proprietario, anche a distanza di anni, può agire contro l’ente espropriante ed ottenere il risarcimento del danno; in assenza di precisi requisiti l’occupazione di un fondo da parte della pubblica amministrazione non comporta il trasferimento del diritto di proprietà.

È noto come la realizzazione di una strada urbana o di un impianto sportivo, la costruzione di un modulo abitativo nelle zone terremotate oppure la realizzazione di nuclei industriali possano rappresentare scopi di interesse pubblico che, in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità e di un decreto di occupazione d’urgenza, hanno consentito, nel tempo, alle Pubbliche Amministrazioni di occupare e trasformare beni immobili di privati.

Quel che è meno scontato è che, in molti casi, anche risalenti negli anni, all’occupazione effettuata dagli enti pubblici non è seguito un provvedimento definitivo di esproprio.

In assenza di un decreto di esproprio o di un provvedimento di acquisizione sanante, la Pubblica Amministrazione ha agito senza un titolo valido ed efficace che le consentisse di acquisire la proprietà del bene immobile occupato: chiunque abbia subìto un esproprio, anche in epoca risalente negli anni, in presenza di determinate condizioni, può agire al fine di ottenere la condanna dell’amministrazione sia a restituire il fondo al legittimo proprietario, previa riduzione in pristino delle opere realizzate sia a risarcire il danno per la mancata disponibilità del bene fino alla data di restituzione. Qualora ciò non fosse più possibile il proprietario può ottenere la condanna della pubblica amministrazione all’acquisizione retroattiva del fondo e al risarcimento del danno subìto.

Nel caso in cui la procedura espropriativa a opera della pubblica amministrazione sia stata incardinata e prosegua correttamente, il proprietario espropriato ha comunque interesse a vigilare affinché la somma offerta dalla pubblica amministrazione, a titolo di indennità per l’esproprio, sia congrua e non elusiva dell’obbligo risarcitorio.

Se sei coinvolto in una delle situazioni che ho descritto contattami al seguente indirizzo: avvocatogiannone@gmail.com

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