Risarcimento del danno

Danno emergente e lucro cessante

Se hai subito richiederemo il risarcimento  prima con una richiesta formale (lettera di diffida ed eventuale negoziazione assistita) e poi, in caso di insuccesso, procedendo davanti al magistrato competente, al fine di ottenere il ristoro per la diminuzione subìta dal tuo patrimonio (“danno emergente”), ma anche per recuperare i guadagni che a causa del danno subito non hai conseguito (“lucro cessante”, ad esempio, se sei un lavoratore autonomo e sei stato vittima di incidente stradale il danno emergente sarà sicuramente rappresentato dalle voci di costo relative alla riparazione dei danni subiti dalla tua vettura. Se a causa dei danni provocati dall’incidente, poi, non hai potuto portare avanti la tua attività lavorativa, il tuo mancato guadagno rientrerà nella categoria del cosiddetto lucro cessante).

Il danno che hai subito può essere scaturito da un inadempimento contrattuale (quando un contratto prevede a carico di una parte l’adempimento di specifici obblighi e la prestazione è stata inesatta, incompleta o ritardata); in questo caso se tu sei il danneggiato avremo l’onere di provare il danno e che il danno è dipeso dall’inadempimento del danneggiante (nesso di causalità), mentre la colpa del danneggiante è presunta, non dovremo occuparci di dimostrarla.

Quando, invece, il danno è scaturito da una condotta illecita per ottenere la condanna della controparte al risarcimento è necessario provare:

  1. Che la controparte si è resa responsabile di una condotta dolosa (l’evento è stato realizzato intenzionalmente dall’autore del fatto illecito) o colposa (l’evento è stato determinato per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline);
  2. Che hai subito un danno;
  3. Che senza l’azione o l’omissione in cui è consistita la condotta illecita dell’autore il tuo danno non si sarebbe verificato.
    Puoi aver subito un danno morale, un tipo di danno non patrimoniale perché sul piano delle conseguenze il danno consiste in sofferenze, dolore, patemi d’animo (che, ad es. si hanno per la perdita di una persona cara, per un’ingiuria). La liquidazione del risarcimento che richiederemo per questo tipo di danno non mira, naturalmente, ad annullare o eliminare il tuo dolore, ma potrà alleviarne la portata. In considerazione del tipo di danno inflitto (sofferenze) il giudice non potrà che effettuare una valutazione ricorrere al criterio equitativo, valutando, dunque, il danno sulla base del suo prudente apprezzamento; per tale ragione la valutazione equitativa è circoscritta ad una serie di casi tra cui, il più rilevante è quello che riguarda il danno derivante da reato.
    Per danno biologico si intende, invece, la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, dunque il danno alla salute del corpo o della mente, che interferisce negativamente sulle attività quotidiane del danneggiato e sugli aspetti “dinamico-relazionali” della sua vita. È un tipo di danno che richiede un accertamento medico legale, per questo non procederemo in giudizio senza esserci preventivamente procurati adeguati certificati medici o consulenze tecniche di parte.
    La quantificazione del danno biologico viene eseguita sulla base delle “Tabelle di Milano”: si tratta di un documento ufficiale che riconduce ad ogni tipo di patologia riscontrata nel danneggiato il riconoscimento di un punteggio.
    L’ammontare del danno, inoltre, potrà essere aumentato dal giudice fino al 30% se sarà possibile documentare e fare accertare obiettivamente che il danno ha inciso in maniera rilevante su aspetti specifici della tua vita sociale e relazionale.